Frequently Asked Questions
Come posso segnalare un disservizio?
Vorrei prendere un appuntamento con un Responsabile servizio. Come posso fare?
Mi trovo all’interno degli uffici e devo fare una fotocopia di un documento. Come posso fare?
Dove trovo la modulistica per la presentazione delle domande/richieste da presentare alla società?
Ho smarrito il bollettino precompilato ricevuto. Come posso fare?
Ho acquistato/venduto la casa. Cosa devo fare ai fini I.C.I.?
Ho iniziato/finito di occupare la casa. Cosa devo fare ai fini Ta.R.SU.?
Quando devo pagare la Ta.R.SU.?
Come poter chiedere di riesaminare un avviso di accertamento ricevuto?
Come fare a presentare ricorso avverso un avviso di accertamento?
Come richiedere la procedura di accertamento con adesione?
Devo affiggere manifesti. Come devo fare per prenotare gli spazi?
Quando e dove posso consegnare i manifesti da affiggere?
Devo ritirare una concessione permanente/esente di occupazione suolo pubblico. Dove devo recarmi?
Devo ritirare una concessione temporanea di occupazione suolo pubblico. Dove devo recarmi?
Devo rinnovare una concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea. Cosa devo fare?
Devo esporre delle locandine. Cosa devo fare?
Devo distribuire volantini e/o materiale pubblicitario (gadget, prodotti …). Cosa devo fare?
Ho venduto l’autoveicolo sanzionato prima della emissione della sanzione. Cosa devo fare?
Ho preso una multa ma quel giorno non ero in quel luogo. Cosa devo fare?
Ho preso una multa in cui è indicato un tipo di veicolo diverso dal mio. Cosa devo fare?
Ho ricevuto una multa ma la mia auto era stata rubata. Come devo comportami?
Ho ricevuto due multe per sosta vietata nello stesso giorno e nello stesso luogo. Cosa devo fare?
Ho pagato ma ho ricevuto il verbale a casa. Cosa devo fare?
Ho ricevuto una multa ma l’auto non era di mia proprietà. Cosa devo fare?
Ho ricevuto una contravvenzione che prevede la decurtazione dei punti dalla patente. Cosa devo fare?
Ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo. Come devo comportami?
Ho ricevuto una lettera di recupero crediti per sanzioni al codice della strada.
Quando posso presentare un’istanza di rateazione?
Qual è il principale presupposto per capire se si ha diritto di accedere ad un piano di rateazione?
In quante rate è possibile rateizzare il debito?
Ho ricevuto una ingiunzione fiscale di pagamento. Cosa devo fare?
Ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo. Cosa devo fare?
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Domanda
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Risposta
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Può segnalare il problema direttamente a tutti i nostri uffici, oppure telefonando al numero verde o centralino, utilizzando lo stampato predisposto, reperibile anche nel sito modello M8.
La segnalazione viene esaminata ed inoltrata all'ufficio di competenza. Riceverà risposta entro 20 giorni dall’inoltro qualora siano presenti le generalità del proponente.
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Si deve rivolgere a tutti i nostri uffici, compilare lo stampato predisposto disponibile anche sul sito, e consegnarlo oppure inviarlo per posta, fax, e-mail. Il tempo massimo di risposta è previsto in 20 giorni. Una singola richiesta di accesso può riguardare più di un atto, in ogni caso le richieste devono essere formulate in modo da consentire la precisa identificazione dei documenti. Attenzione: si devono indicare le proprie generalità e la motivazione per la quale si necessita di tale copia. Il rilascio di copia è soggetto al pagamento delle spese di riproduzione equivalente a 5 centesimi a copia rilasciata. Nel caso di richiesta per altro soggetto è necessario essere muniti di delega accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
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Può rivolgersi al servizio informazioni ed esporre la problematica. Gli addetti al servizio forniscono un modulo di Richiesta appuntamento nel quale devono essere indicate le generalità del richiedente ed i motivi della richiesta. Il modulo deve essere sottoscritto dall’utente per costituire un impegno vincolante per la società.
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Può usufruire della macchina fotocopiatrice ubicata nell’atrio della struttura a disposizione dell’utenza pagando 5 centesimi a copia direttamente alla macchina.
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Può rivolgersi al servizio informazioni o direttamente c/o i servizi per avere indicazioni sul tipo di modulo da utilizzare, disponibile nell’atrio della società c/o gli appositi espositori. È possibile prelevare la modulistica anche al di fuori dell’orario di apertura del servizio informazioni prelevando dall’apposito raccoglitore posto all’ingresso della società. Può inoltre scaricare dal nostro sito www.sepi-pisa.it la modulistica disponile c/o le pagine web dedicate ad ogni servizio.
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Può recarsi c/o i nostri uffici per richiedere la ristampa del bollettino oppure compilare un bollettino in bianco indicando esattamente tutti gli estremi relativi al debito da assolvere.
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Dal 2008 è stato rimosso l’obbligo dichiarativo per questi casi.
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Occorre dichiarare l’inizio o il mutamente dell’occupazione (es variazione dei mq dell’immobile occupato, variazione dell’intestatario della tassa per cessazione del contratto di locazione, successione…) entro e non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo. La cessazione necessita di un tempestivo inoltro dichiarativo.
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Deve pagare in due rate (oppure in unica soluzione alla scadenza della prima rata) entro il 16 giugno la prima rata ed entro il 16 dicembre la seconda rata
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Deve pagare in due rate oppure in unica soluzione alla scadenza della prima rata. Entro il 30 aprile la prima rata ed entro il 30 settembre la seconda rata.
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Deve rivolgersi all’ufficio competente prima che l’atto diventi definitivo fornendo dati ed informazioni utili a rideterminare la pretesa tributaria. La presentazione di un’istanza, ovverosia di una richiesta motivata di riesame di un atto impositivo, può avvenire in carta libera oppure a mezzo dell’apposito modello predisposto dall’ufficio. Nota bene: Si precisa che la richiesta di riesame non sospende il termine legale del ricorso in commissione tributaria, mentre sospende il termine di pagamento.
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Deve, entro 60 giorni dalla data di notifica di un atto impositivo, contestare la pretesa tributaria sottesa all’atto, investendo della questione l’organo di giurisdizione competente, nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 546/92.
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Ha diritto a chiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza, presentando apposita richiesta tramite modulistica predisposta dall’ufficio oppure in carta libera, allegando i relativi bollettini, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Novità introdotta dal 2007 e valida con eccezione delle annualità già prescritte: qualora, in luogo del rimborso diretto, il ricorrente voglia scontare il credito dall’imposta dovuta per l’anno in corso, può chiedere la compensazione entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, dell’acconto nel caso dell’I.C.I./COSAP/ICP, detraendo così dalla quota dovuta l’eccedenza di versamento, per cui ha presentato richiesta di rimborso.
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Se ritiene infondato l’avviso di accertamento, può rivolgersi ai nostri sportelli per l'eventuale riesame dello stesso in autotutela, previo appuntamento da fissare con l'ufficio attraverso il call center. In alternativa, istanza di riesame del presente atto può essere inoltrata ai nostri uffici a mezzo posta o via fax.
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, indirizzato a S.E.Pi. S.p.A., entro 60 gg dalla data di ricevimento. Il ricorso è proposto nei modi e nei termini previsti dagli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n.546/92, con le formalità ed i contenuti richiesti dall'art. 18 del D.Lgs. n.546/92.
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Prima della proposizione del ricorso, può essere avanzata proposta di definizione dell'accertamento con adesione, mediante istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero depositata presso l'ufficio scrivente, indicando le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax. Con detta istanza viene manifestata la disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predispone, senza alcun impegno ad aderire ad essa. Nota bene: dalla presentazione dell'istanza sono sospesi per 90 giorni i termini per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione. L'eventuale esito positivo della definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta la riduzione della sanzione, applicabile per la violazione commessa nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge
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Deve informarsi presso l’ufficio ICP della disponibilità degli spazi, compilare apposita richiesta su modulo prestampato (MOD 21). Le richieste devono specificare il titolo preciso del manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la data di affissione e la durata. Alla richiesta deve essere allegata attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti. Suggerimento: Prima di procedere alla stampa dei manifesti è necessario verificare presso l'Ufficio ICP la disponibilità degli spazi pubblicitari!
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I manifesti da affiggere devono essere consegnati almeno due giorni lavorativi antecedenti la data di affissione tutti i giorni presso la sede di Sepi Service Via Lenin n.216 e durante l’orario di apertura al pubblico presso la sede della società in P.za Facchini 16 – Pisa
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Si deve recare c/o il nostro servizio informazioni con la ricevuta di pagamento dell’importo che si ricorda può essere effettuato c/o i punti segnalati nella carta. Sulla concessione deve essere applicata una marca da bollo che può essere pagata unitamente all’importo COSAP . È necessario essere muniti di documento di riconoscimento o di apposita delega corredata da copia del documento del delegante.
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Si deve recare c/o i punti di rivendita Tabacchi T-Serve per effettuare il pagamento e ritirare conseguentemente la concessione. Sulla concessione deve essere applicata una marca da bollo che può essere pagata unitamente all’importo COSAP . È necessario essere muniti di documento di riconoscimento o di apposita delega corredata da copia del documento del delegante.
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Deve presentare la richiesta perlomeno 5 giorni prima della scadenza della concessione redatta su apposita modulistica con gli allegati necessari.
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Deve presentare apposita richiesta scritta da compilarsi su modulo prestampato a disposizione presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito (MOD 22), e far vidimare le locandine presso l’Ufficio
Nota: le locandine possono essere collocate esclusivamente negli esercizi pubblici!
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Deve presentare apposita richiesta scritta, almeno due giorni prima della data di distribuzione, da compilarsi su modulo prestampato a disposizione presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito (MOD 24). L’autorizzazione viene rilasciata il giorno antecedente alla data di distribuzione.
Nota: se la distribuzione riguarda volantini deve essere allegata alla richiesta la copia del volantino
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Deve presentare la richiesta da compilarsi su modulo prestampato (MOD 2)con tutti gli allegati richiesti.
La concessione di occupazione di suolo pubblico permanente viene rilasciata dopo 30 giorni previa acquisizione dei pareri favorevoli da parte degli uffici comunali competenti.
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Deve presentare apposita richiesta da compilarsi su modulo prestampato (MOD 29) almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data di realizzazione dell’evento. Acquisiti i pareri di competenza da parte degli uffici comunali la concessione di occupazione suolo pubblico è rilasciata due giorni antecedenti la data di inizio dell’occupazione
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Per la riattivazione deve pagare la quota annua dovuta in base al tariffario vigente a titolo di rimborso spese. È necessario presentarsi c/o l’ufficio cimiteri del Comune di Pisa Palazzo Gambacorti muniti della ricevuta dell’ultimo pagamento effettuato.
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Deve inviare all’ufficio sanzioni amministrative una richiesta di archiviazione, allegando copia dell’atto di compravendita.
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E’ bene ricordarsi che la multa viene fatta alla vettura, non alla persona. Quindi è necessario verificare se quel giorno la vostra auto era affidata a qualcun altro. E’ difficile, ma non del tutto escluso, che ci sia stato un errore nella lettura della targa da parte dell’agente accertatore, oppure che ci sia in circolazione un'auto con una falsa targa identica alla vostra. Se siete proprio sicuri che la vostra auto non ha commesso l’infrazione contestata, fate ricorso allegando qualcosa che dimostri che in quel momento l’auto era da un’altra parte. Il ricorso con allegata la documentazione necessaria può essere inviato al Prefetto o al Giudice di Pace.
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Questa ipotesi fa presupporre un errore di rilevazione o trascrizione dell’atto. In questo caso si invia al Prefetto di Pisa tramite Comando Polizia Municipale - Ufficio Elaborazioni Amministrative– Via Cesare Battisti n. 71-Pisa (consegnando la pratica all’Ufficio protocollo del Comune di Pisa ) il verbale notificato, allegando copia della carta di circolazione in cui viene descritto il tipo del veicolo unitamente ad uno scritto con il quale si chiede l’archiviazione del verbale.
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Deve inoltrare uno scritto difensivo al Prefetto di Pisa – tramite Comando Polizia Municipale – Ufficio Elaborazioni Amministrative – Via C. Battisti n. 71– Pisa presentando il ricorso all’ufficio protocollo del Comune di Pisa ed allegando il verbale con copia della denuncia del furto, per ottenere l’annullamento della violazione. Attenzione: la data del furto deve essere antecedente a quella dell’infrazione.
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Una macchina ferma in sosta vietata nello stesso giorno e luogo può essere multata una sola volta nell’arco delle 24 ore. Se si ricevono più contravvenzioni bisogna pagarne una sola e poi fare ricorso, allegando copia del pagamento effettuato e copia dei verbali. Il ricorso deve essere inoltrato al Prefetto di Pisa tramite il Comando Polizia Municipale – Ufficio Elaborazioni Amministrative-Via C.Battisti n.71–Pisa.(sempre tramite ufficio protocollo)
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Può essere capitato un disguido dovuto a ritardi nella trasmissione dei pagamenti da parte delle Poste, un errore nella compilazione del bollettino (non è stato indicato il n. di verbale, la targa , oppure sono stati indicati dati che non consentono l’abbinamento al verbale). Si consiglia di inviare all’ufficio sanzioni la ricevuta di pagamento tramite numero di fax 050.820850 unitamente ad un recapito telefonico, da contattare nel caso venissero riscontrate delle discordanze.
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Nel caso in cui l’auto sia stata venduta in data antecedente alla violazione, è necessario inviare a S.E.Pi. ufficio Sanzioni Amministrative- (anche tramite fax 050.820850) una richiesta di archiviazione, allegando copia dell’atto di compravendita. Sarà cura dell’ufficio rinotificare il verbale all’effettivo proprietario.
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Ho ricevuto una contravvenzione che prevede la decurtazione dei punti dalla patente. Cosa devo fare?
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Deve prendere contatto con il Comando Polizia Municipale - Ufficio Elaborazione Sanzioni Amministrative Via Battisti n. 71 tel. 050.910864 e comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale i dati personali e della patente dell’autore della commessa violazione. L’inosservanza di quanto sopra indicato comporta, a carico del destinatario del verbale, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S. del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1000,00.
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Deve pagare entro il termine di 20 giorni. Trascorso inutilmente questo termine senza che il debito sia stato saldato il veicolo potrà essere iscritto, senza ulteriore comunicazione, presso il P.R.A. competente.
Nota bene:
-Il veicolo soggetto a fermo non potrà più circolare;
-se il veicolo viene trovato a circolare da parte degli organi di Polizia, sono applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 214 del D.lgs. n°285/92, da un minimo di € 327,95 ad un massimo di € 1.311,80; il veicolo soggetto a fermo può essere espropriato per la successiva vendita per il recupero del credito;
-Il provvedimento di fermo comporta il blocco della disponibilità del bene con impossibilità a compiere successivi atti giuridici: non è quindi possibile vendere o cedere a qualsiasi titolo il veicolo stesso se non dopo la revoca del provvedimento;
-In caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo è facoltà delle Compagnie Assicuratrici esercitare diritto di rivalsa sull’assicurato a norma delle condizioni contrattuali pattuite;
-La revoca del provvedimento di fermo è subordinata all’integrale pagamento del debito oltre agli interessi per ritardato pagamento ed alle ulteriori spese
-La cancellazione del provvedimento viene effettuata a cura del contribuente presso il PRA, esibendo la revoca rilasciata dalla Società;
-Le spese di cancellazione dell’iscrizione al PRA sono totalmente a carico del contribuente
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Nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento della sanzione entro il termine dei 60 Giorni dalla data di notifica, l’ufficio sanzioni amministrative invia una lettera di sollecito con indicato i verbali che risultano ancora insoluti. Prima di procedere al recupero coattivo del credito, con le maggiorazioni previste dalla legge, mediante debito invio dell’Ingiunzione fiscale, il contravventore può estinguere il debito a suo carico mediante il pagamento del bollettino sul c/c n. 59900282) intestato a SEPi S.p.A. Comune di Pisa Riscossione Coattiva. Il pagamento di tali importi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera. In caso di mancato pagamento, si procede al recupero coattivo di quanto dovuto, con aggravio degli interessi legali e degli ulteriori oneri per il recupero stesso. Nel caso in cui:
-Sia stato provveduto al pagamento richiesto, è opportuno inviare la ricevuta di pagamento, indicando anche un recapito telefonico, da contattare nel caso venissero riscontrate delle incongruenze;
-Ci sia stato un passaggio di proprietà antecedente alla violazione , inviare la documentazione comprovante la vendita dell’autovettura cui il verbale si riferisce;
-Il proprietario sia deceduto in data successiva alla violazione, inviare certificato di morte;
-Il trasgressore dichiari di non essere mai stato a Pisa. Da parte dell’ufficio, viene controllato l’originale dell’avviso, se vengono riscontrati degli errori ( inserimento errato nei dati riferiti alla targa, tipo veicolo,ecc), a fronte della richiesta, viene redatta la proposta di archiviazione.
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Ha diritto a chiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza purchè non sussistano altre situazioni debitorie, presentando apposita richiesta tramite modulistica predisposta dall’ufficio oppure in carta libera, allegando copia dei relativi bollettini, entro cinque anni dal giorno del versamento. Nel caso in cui risultino situazioni debitorie saranno attivate le procedure di compensazione previste all’art.31 e ss. del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Pisa.
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E’ possibile presentare istanza di rateazione secondo i presupposti e le modalità specificate nell’art. 27 e 27 bis Regolamento Generale dell’Entrate del Comune di Pisa (tra cui:debiti tributari, esclusi quelli dell’anno corrente, sanzioni amm.ve, solleciti, preavvisi di fermo,ecc )
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Il principale presupposto per l’accoglimento dell’istanza, è che l’importo del debito del soggetto interessato superi il 3% del reddito imponibile dell’anno precedente, al netto di oneri deducibili e deduzioni.
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Il regolamento generale delle entrate del Comune di Pisa disciplina il numero di rate consentite:
-fino a 18 rate BIMESTRALI (3 ANNI) per i debiti < od = a 10.000 euro
-fino a 30 rate BIMESTRALI (5 ANNI) per i debiti > a 10.000 euro
Nota Bene:
L’importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro.
Per importi > a 5.000 euro è necessario produrre polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
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Se non rileva motivi di ricorso e/o di riesame al provvedimento notificato, deve provvedere al pagamento secondo le modalità indicate nell’atto.
Nel caso rilevi necessità di riesame (esempio pagamento parziale già effettuato) deve rivolgersi al front office per ottenere necessari chiarimenti
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Se non rileva motivi di opposizione (per esempio non è più proprietario dell’automobile o se l’ingiunzione richiamata risultava già pagata, ecc) ,è tenuto a pagare l’importo del preavviso.
Trascorso inutilmente il termine di 20 giorni senza che sia stato saldato il debito, il fermo potrà essere iscritto, senza ulteriore comunicazione, presso il PRA competente.
Nota bene:
-Il veicolo soggetto a fermo non potrà più circolare;
-se il veicolo viene trovato a circolare da parte degli organi di Polizia, sono applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 214 del D.lgs. n°285/92, da un minimo di € 327,95 ad un massimo di € 1.311,80; ,il veicolo soggetto a fermo può essere pignorato per la successiva vendita per il recupero del credito;
-Il provvedimento di fermo comporta il blocco della disponibilità del bene con impossibilità a compiere successivi atti giuridici: non è quindi possibile vendere o cedere a qualsiasi titolo il veicolo stesso se non dopo la revoca del provvedimento;
-In caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo è facoltà delle Compagnie Assicuratrici esercitare diritto di rivalsa sull’assicurato a norma delle condizioni contrattuali pattuite;
-La revoca del provvedimento di fermo è subordinata all’integrale pagamento del debito oltre agli interessi per ritardato pagamento ed alle ulteriori spese
-La cancellazione del provvedimento viene effettuata a cura del contribuente presso il PRA, esibendo la revoca rilasciata dalla Società;
-Le spese di cancellazione dell’iscrizione al PRA sono totalmente a carico del contribuente
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