LA Ta.R.S.U. PER IL 2010 E’ LEGITTIMA

 

I Comuni possono legittimamente continuare ad applicare la TaRSU anche per l’anno in corso.

La tesi che dal 1° gennaio 2010 la TaRSU sia definitivamente abrogata e che quindi i Comuni non siano più legittimati ad utilizzarla si basa su una interpretazione non condivisibile della normativa sul regime transitorio, a suo tempo emanata in materia di passaggio al regime tariffario, e del dettato del comma 6, dell’articolo 238, del decreto legislativo 29 gennaio 2006, n. 152, quando prevede che, sino all’emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa, “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.
Dall’emanazione del decreto legislativo n. 152 non sono entrate in vigore nuove norme di legge che prevedano una qualche forma di corrispettivo per il servizio di igiene urbana.
Lo stesso provvedimento, in attesa che entri in vigore la nuova tariffa di cui all’articolo 238, ha previsto che continuino ad avere efficacia le discipline regolamentari vigenti. Tra queste, vanno certamente ricomprese le disposizioni regolamentari comunali.
Appare pertanto sicuramente errato sostenere che resti in vigore solo la normativa regolamentare relativa alla TIA, con riferimento, tra l’altro al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che è soltanto una norma tecnica per la determinazione dei costi del servizio e delle tariffe.
A conferma del fatto che il legislatore ha ritenuto e ritiene che entrambi i regimi restino applicabili, e con l’intento di evitare che in una fase transitoria di passaggio da un regime all’altro si produca l’assenza di un valido riferimento normativo, il legislatore stesso è intervenuto, per tre anni di seguito, a bloccare la possibilità di passaggio da un regime all’altro, e solo dallo scorso anno ha previsto la possibilità di passaggio da TaRSU a TIA.
Appare, a questo proposito, risolutivo il fatto che nell’ambito del decreto “Milleproroghe”, (art. 8 comma 3 del D.L. 30/12/2009, n. 194, in fase di definitiva conversione), sia stata reiterata la disposizione seguente: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (Tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
I Comuni, dunque, in caso di mancata attuazione dell’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 - cioè della nuova tariffa di igiene ambientale -, potranno (e non dovranno), passare da TaRSU a TIA.      Ciò appare come una evidente conferma che i due regimi, tenuti in vita transitoriamente, sono ritenuti legittimi ed applicabili.
Inoltre il passaggio a TIA non potrebbe comunque intervenire prima del 2011, non essendo possibile modificare in corso d’anno le modalità applicative di un’entrata tributaria.

Tratto dalla Circolare Esplicativa di  Anci – IFEL del 02 marzo 2010

 

 
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