9 September 2021
In data 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione previsto dal Decreto Sostegni-Bis (DL n. 73/2021).
Dal 1° settembre 2021 la S.E.Pi. S.p.A. riprende le ordinarie procedure di riscossione cautelari ed esecutive.
Per gli atti già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (ingiunzioni, intimazioni, fermi/preavvisi di fermo) il contribuente dovrà procedere con il tempestivo pagamento delle somme dovute o richiedere un provvedimento di rateizzazione ed evitare così l’avvio delle procedure di recupero.
Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
A decorrere dal 1° settembre 2021 riprenderanno ad operare gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Piani di rateizzazione
Il versamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
Si ricorda che per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il DL n. 137/2020 ha stabilito che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, dovrà essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.
Per il Comune di Pisa: a seguito della modifica al Regolamento delle Entrate art. 58bis norme transitorie la scadenza di ciascuna rata, prevista in piani di rateazione approvati ai sensi dell’art. 27, cadente nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, è differita, senza aggravio di interessi, di un periodo di tempo pari a quello intercorrente fra il 1 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione. Per le rate con la scadenza tra il 31 gennaio 2021 e il 31 agosto 2021 le scadenze sono quelle previste nel paragrafo precedente.
Definizione agevolata
Per mantenere i benefici della definizione agevolata (delibera di C.C. N. 25 del 25/06/2019), i contribuenti, in regola con i pagamenti in scadenza nel primo semestre 2020, dovranno effettuare il prossimo versamento di quanto ancora dovuto nel rispetto dei seguenti termini:
Dal 1° settembre 2021 la S.E.Pi. S.p.A. riprende le ordinarie procedure di riscossione cautelari ed esecutive.
Per gli atti già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (ingiunzioni, intimazioni, fermi/preavvisi di fermo) il contribuente dovrà procedere con il tempestivo pagamento delle somme dovute o richiedere un provvedimento di rateizzazione ed evitare così l’avvio delle procedure di recupero.
Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
A decorrere dal 1° settembre 2021 riprenderanno ad operare gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Piani di rateizzazione
Il versamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
Si ricorda che per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il DL n. 137/2020 ha stabilito che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, dovrà essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.
Per il Comune di Pisa: a seguito della modifica al Regolamento delle Entrate art. 58bis norme transitorie la scadenza di ciascuna rata, prevista in piani di rateazione approvati ai sensi dell’art. 27, cadente nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, è differita, senza aggravio di interessi, di un periodo di tempo pari a quello intercorrente fra il 1 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione. Per le rate con la scadenza tra il 31 gennaio 2021 e il 31 agosto 2021 le scadenze sono quelle previste nel paragrafo precedente.
Definizione agevolata
Per mantenere i benefici della definizione agevolata (delibera di C.C. N. 25 del 25/06/2019), i contribuenti, in regola con i pagamenti in scadenza nel primo semestre 2020, dovranno effettuare il prossimo versamento di quanto ancora dovuto nel rispetto dei seguenti termini:
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Definizione agevolata”
- Entro il 30 novembre 2021, invece, dovranno essere corrisposte tutte le rate del piano dei pagamenti della definizione agevolata in scadenza nell’anno 2021 (scad. 29/01/2021 e scad. 30/07/2021).