Accesso agli atti
MODALITÀ DI ACCESSO A DOCUMENTI E PRATICHE
Per favorire la trasparenza dell'attività amministrativa e per garantirne l'imparzialità e il buon andamento, si riportano di seguito i requisiti necessari e le modalità per accedere ai documenti amministrativi in possesso della S.E.Pi. S.p.A., ricordando che gli stessi – ad eccezione di quanto attiene al rimborso per attività istruttorie - valgono anche per la presentazione di istanze/documenti.
- Richiesta di accesso a documenti e pratiche[.pdf 379,2 Kb - 17.12.2021 - 30.11.2022]
- Modello di delega[.pdf 727,7 Kb - 17.12.2021]
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato, oltre che dai singoli cittadini, anche dai legali rappresentanti di società, associazioni e comitati portatori di interessi diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed esistente al momento della presentazione della richiesta corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione a cui si chiede di accedere.
La domanda di accesso può essere pertanto presentata direttamente, tramite l'apposito servizio on-line, o presso gli sportelli informativi, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, ovvero per fax, posta e posta elettronica, allegando un valido documento di rocnoscimento. Nel caso di persone giuridiche, è necessario presentare il documento che ne attesti la qualifica.
In caso di visione, ritiro o presentazione di documenti, istanze, ricorsi da parte di persona diversa dall'interessato (quali ad esempio commercialisti, architetti, ingegneri, geometri, avvocati o altri professionisti) è necessaria delega scritta da parte dell'interessato (delegante) nei confronti del soggetto incaricato (delegato), allegando copia di un valido documento di identità del delegante.
Al momento della presentazione della domanda di accesso agli atti – ovvero, per email, nel caso di d’invio di richiesta scritta -, l’ufficio competente rende noto all’interessato l’importo dovuto, a titolo di rimborso dell’attività istruttoria sottesa all’esercizio dell’accesso agli atti.
Il termine di 30 giorni per l’evasione della richiesta di accesso decorre dal momento in cui l’ufficio competente acquisisce la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo dovuto, presentata o inviata dal richiedente.
L’importo può essere pagato, indipendentemente dalla cifra:
In caso di visione, ritiro o presentazione di documenti, istanze, ricorsi da parte di persona diversa dall'interessato (quali ad esempio commercialisti, architetti, ingegneri, geometri, avvocati o altri professionisti) è necessaria delega scritta da parte dell'interessato (delegante) nei confronti del soggetto incaricato (delegato), allegando copia di un valido documento di identità del delegante.
Al momento della presentazione della domanda di accesso agli atti – ovvero, per email, nel caso di d’invio di richiesta scritta -, l’ufficio competente rende noto all’interessato l’importo dovuto, a titolo di rimborso dell’attività istruttoria sottesa all’esercizio dell’accesso agli atti.
Il termine di 30 giorni per l’evasione della richiesta di accesso decorre dal momento in cui l’ufficio competente acquisisce la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo dovuto, presentata o inviata dal richiedente.
L’importo può essere pagato, indipendentemente dalla cifra:
- Tramite bollettino postale, sul conto corrente n. 59900282 intestato a S.E.Pi. S.p.A. – Comune di Pisa riscossione coattiva e rateazioni. Causale “Richiesta accesso atti”;
- Tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario presso Banca di Pisa IBAN IT 27 C 08562 70910 000010645182 intestato a S.E.Pi. S.p.A.. Causale “Richiesta accesso atti”
- Tabella importi[.pdf 96,88 Kb - 17.12.2021]
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento Europeo 16 aprile 2016 n. 679
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento Europeo 16 aprile 2016 n. 679